Negli ultimi anni, il whistleblowing è diventato uno degli strumenti chiave per promuovere trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione nelle organizzazioni. In questo contesto si inserisce WAKE-UP, un progetto europeo del programma CERV che mira a rendere il whistleblowing – ovvero la segnalazione di illeciti, irregolarità o comportamenti scorretti all’interno di un’organizzazione – una pratica diffusa ed efficace nei diversi contesti nazionali di Italia, Romania, Polonia, Lettonia ed Estonia.
All’interno del progetto, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino ha condotto un lavoro di ricerca, coordinato dalla Prof.ssa Valeria Ferraris, per indagare come la normativa italiana sul whistleblowing – oggi tra le più avanzate in Europa – venga applicata nella pratica. Amapola ha supportato l’attività di ricerca attraverso la ricerca di esperti e tecnici da intervistare affinché l’indagine fosse rappresentativa di tutti i soggetti pubblici e privati interessati.
L’analisi combina lo studio del quadro giuridico con interviste a 12 soggetti direttamente coinvolti nella gestione delle segnalazioni, tra cui Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, referenti di enti pubblici comunali, regionali e ministeriali, università, ospedali e organizzazioni del terzo settore. Ne emerge un quadro articolato, tra punti di forza e criticità ancora aperte.
Il percorso italiano
Dal punto di vista normativo, l’Italia ha compiuto un percorso significativo. Dopo una prima introduzione nel 2012, limitata al settore pubblico, e un rafforzamento nel 2017 con l’estensione al privato, il salto di qualità è arrivato con il d.lgs. n. 24 del 2023, che recepisce la direttiva europea e crea un sistema organico e unitario.
Oggi la tutela al whistleblower riguarda una platea molto ampia: lavoratori dipendenti, autonomi, consulenti, volontari, tirocinanti e soggetti coinvolti anche prima o dopo il rapporto di lavoro. La protezione si estende inoltre a facilitatori e soggetti collegati al segnalante. Anche lo spettro delle violazioni contemplato dalla normativa è ampio e include non solo reati, ma anche illeciti amministrativi, civili e condotte che danneggiano l’interesse pubblico.
La disciplina prevede una struttura multilivello dei canali di segnalazione. Il primo riferimento è il canale interno, che le organizzazioni sono tenute a predisporre e gestire. In alternativa, in presenza di specifiche condizioni, è possibile rivolgersi all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che svolge un ruolo centrale come autorità di vigilanza e gestione delle segnalazioni esterne. Solo in ultima istanza è prevista la divulgazione pubblica. Il tutto è accompagnato da tempi procedurali chiari: sette giorni per la presa in carico e tre mesi per il riscontro.
Tutto il sistema si fonda soprattutto su due principi: la tutela della riservatezza e il divieto di ritorsione nei confronti di chi segnala. L’identità del whistleblower deve essere protetta durante tutto il processo e può essere conosciuta solo da un numero molto limitato di persone autorizzate. Allo stesso tempo, la legge vieta qualsiasi conseguenza negativa legata alla segnalazione, come licenziamenti, demansionamenti, trasferimenti, esclusione da percorsi di carriera o altre forme di pressione e discriminazione. In caso di ritorsione, inoltre, spetta all’organizzazione dimostrare che le misure adottate non siano collegate alla segnalazione effettuata.

Dalla teoria alla pratica
Guardando alla pratica, il quadro appare più complesso. La maggior parte delle organizzazioni ha implementato sistemi conformi alla normativa, spesso tramite piattaforme digitali dedicate che garantiscono anonimato e tracciabilità. Nei contesti più strutturati, soprattutto nel pubblico, la gestione è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, talvolta affiancato da team dedicati. In alcuni casi, soprattutto nel non profit, si ricorre a modelli esternalizzati per rafforzare la fiducia.
Permangono però differenze tra organizzazioni. Nei piccoli enti la gestione è spesso centralizzata e affidata a una sola figura, con un maggiore rischio di identificazione del segnalante. Inoltre, nonostante i canali formalizzati, molti dipendenti continuano a preferire modalità informali, come il confronto diretto con superiori o uffici del personale, riducendo tracciabilità e garanzie.
I dati disponibili confermano questa distanza tra struttura formale e utilizzo effettivo. Secondo la relazione ANAC relativa al 2024, sono stati aperti 1.350 fascicoli in materia di whistleblowing, di cui 1.213 relativi a segnalazioni di illeciti. Di queste, ben 970 provengono dal settore pubblico e 243 dal privato. Tuttavia, solo 285 segnalazioni – poco più del 20% – sono state ritenute ammissibili e meritevoli di approfondimento. Il resto è stato archiviato, dichiarato inammissibile o trasmesso ad altre autorità perché fuori competenza. Il dato non indica necessariamente un abuso dello strumento, ma evidenzia la difficoltà di distinguere tra whistleblowing, conflitti lavorativi e segnalazioni estranee all’ambito di applicazione della normativa.
A questo dato si aggiunge un elemento ancora più significativo: la maggior parte delle organizzazioni riceve pochissime segnalazioni, se non nessuna. Un monitoraggio ANAC mostra che l’83% delle amministrazioni pubbliche non ha ricevuto alcuna segnalazione. Anche nelle organizzazioni più strutturate, i numeri restano contenuti, con poche unità o al massimo alcune decine di segnalazioni all’anno.

Poche segnalazioni e usi strategici dei canali di whistleblowing
Le segnalazioni raramente riguardano fenomeni corruttivi. Più spesso emergono conflitti interpersonali, problematiche lavorative o questioni organizzative. In alcuni casi, il whistleblowing viene utilizzato in modo strategico, ad esempio per anticipare o contrastare procedimenti disciplinari.
Questo contribuisce all’elevato numero di archiviazioni e alla quasi totale assenza di casi accertati di illecito. I tempi procedurali, invece, sono generalmente rispettati: le segnalazioni vengono prese in carico rapidamente e concluse entro i tre mesi previsti, spesso anche prima nei casi più semplici. Tuttavia, la rapidità non sempre si traduce in efficacia.
Protezione e supporto ai segnalanti
La protezione dei segnalanti si basa soprattutto sulla riservatezza. Le piattaforme limitano gli accessi, tracciano le operazioni e consentono anche segnalazioni anonime, oggi molto diffuse. Questo riduce il rischio di esposizione, ma non lo elimina del tutto, soprattutto nei contesti più piccoli.
Meno sviluppati sono invece i sistemi di prevenzione e monitoraggio delle ritorsioni. Non emergono strutture dedicate né meccanismi sistematici di accompagnamento post-segnalazione.
Anche le misure di supporto risultano limitate. Il segnalante può contare principalmente su orientamento procedurale e, in alcuni casi, su servizi interni già esistenti. Mancano però strumenti strutturati, come assistenza legale dedicata o programmi di accompagnamento. In questo scenario, il RPCT diventa spesso l’unico punto di riferimento.

Il gap tra legge e cultura
Nel complesso, il sistema italiano di whistleblowing si presenta come un modello solido e ben strutturato dal punto di vista normativo e procedurale. I canali esistono, i processi sono definiti e le tutele sono formalmente garantite. Tuttavia, la loro efficacia è ancora limitata da fattori culturali, organizzativi e pratici. La scarsa conoscenza dello strumento, la fiducia non sempre consolidata nelle tutele, la preferenza per canali informali e la mancanza di sistemi di supporto strutturati contribuiscono a ridurne l’utilizzo e l’impatto.
Il principale nodo resta il divario tra la qualità della normativa e la sua applicazione concreta. La sfida è promuovere contesti organizzativi in cui la segnalazione di un illecito sia percepita come un contributo alla trasparenza, all’integrità e al buon funzionamento delle organizzazioni. È proprio su questo che WAKE-UP intende lavorare: dopo questa prima fase di ricerca, il progetto coinvolgerà pubbliche amministrazioni, enti locali e organizzazioni private per rafforzarne la capacità di implementare sistemi di whistleblowing efficaci e promuovere attività di sensibilizzazione e advocacy, affinché il whistleblowing diventi uno strumento concreto di tutela dell’integrità e dell’interesse collettivo.

